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D.P.R. 08/08/2002 n. 207

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), è allocato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e suddiviso in capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento ed alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali. Nota all'art. 16:

-La Legge 5 agosto 1978, n. 468 reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233. L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 17. Personale

1. In attuazione dell'articolo 38, comma 5, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico dell'Agenzia è determinato secondo l'allegata tabella "A".

2. La pianta organica dell'Agenzia è definita con Decreto del direttore generale nei limiti dell'organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Decreto è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il Decreto si intende approvato.

3. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia fissato e ripartito rispettivamente con commi 1 e 2, si provvede nell'ordine

a) mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate all'art. 2, comma 2

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

c) a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Il personale dell'Agenzia può essere posto in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche.

6. All'individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè alla definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento, si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa, ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L. Nota all'art. 17:

-L'art. 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente: "Art. 45 (Trattamento economico). (Art. 49 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del Decreto legislativo n. 546 del 1993). -

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati

a) alla produttività individuale

b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.".

1. L'Agenzia esercita funzioni ispettive nelle materie di propria competenza, nei limiti definiti dalla vigente normativa. Esercita, altresì, sempre nei limiti della vigente normativa, funzioni di monitoraggio e di controllo su indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il personale destinato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell'Agenzia, il quale dispone altresì singole ispezioni.

3. Gli ispettori dell'Agenzia sono muniti di documento di riconoscimento, sul quale è indicato il settore di attività dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza e di controllo del singolo ispettore.

4. Gli ispettori dell'Agenzia svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalità e con le attribuzioni stabilite dal Decreto di cui all'articolo 11, comma 2), e in conformità alle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attività.

Art. 19. Disposizioni finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto è trasferito all'Agenzia tutto il personale in servizio presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all'art. 12 della Legge 8 luglio 2002, n. 137, nonchè presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell'ufficio per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.

2. Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto sono altresì trasferite all'Agenzia tutte le dotazioni strumentali, tecniche e finanziarie in utilizzo e di competenza delle strutture di cui al comma 1.

4. Relativamente al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e ai relativi servizi trasferiti all'Agenzia, tra le dotazioni finanziarie da trasferire all'Agenzia medesima rientrano le risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità "Servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia, al personale trasferito all'Agenzia e di cui al comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all'articolo 8, comma 2, con l'attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla attuazione dei decreti disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore generale.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui siano titolari le amministrazioni in essa confluite, con poteri commissariali.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di contabilità previsto dall'articolo 11, comma 3, all'attività dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

9. Entro quaranta giorni dalla sua nomina, il Direttore generale dell'Agenzia richiede al presidente del Tribunale civile di Roma la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Tale relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

10. L'eventuale trasferimento di ulteriori funzioni e strutture all'Agenzia sarà attuato e disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel presente statuto. Visto, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Note all'art. 19:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70".

-L'art. 64 del codice di procedura civile è il seguente: "Art. 64 (Responsabilità del consulente). Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso e dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.". Tabella "A" (prevista dall'articolo 17, comma 1) Organico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici

-Funzioni di livello dirigenziale generale n. 7;

-Funzioni di livello dirigenziale n. 64;

-Personale delle aree funzionali n. 1.296.

 

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